26.2 C
Siena
martedì 28 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alunna con discalculia grave bocciata: il Tar respinge il ricorso dei genitori

Una studentessa con discalculia grave è stata bocciata e il Tar Lombardia ha respinto il ricorso dei genitori: per i giudici non c’è prova che le crisi di cui la ragazza soffriva dipendessero dall’ambiente scolastico. Il caso riapre una questione delicata: fino a che punto la scuola deve farsi carico di fragilità che non trovano un nesso diretto e documentato con l’attività didattica?

I fatti risalgono all’anno scolastico 2023/2024, quando la ragazza, in seguito alle otto insufficienze ricevute allo scrutinio, non è stata ammessa alla classe terza di un istituto scolastico lombardo. I genitori della ragazza, allora minorenne, hanno avanzato ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e contro l’Istituto scolastico (che non si è costituito in giudizio).

La vicenda intreccia due piani diversi ma vicinissimi: il diritto allo studio degli studenti con Dsa e il limite probatorio che i tribunali chiedono quando la famiglia contesta una bocciatura. Il punto non è solo giuridico, perché ogni decisione su un ragazzo con bisogni educativi specifici misura anche la capacità del sistema scolastico di reggere l’impatto delle fragilità senza trasformare l’inclusione in un automatismo o in un limite.

Il nesso causale tra Dsa e bocciatura 

Secondo il resoconto, i genitori avevano impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva sostenendo che la studentessa, oltre alla discalculia grave, avesse avuto accessi al pronto soccorso e crisi compatibili con il contesto scolastico. Il Tar, però, ha ritenuto insufficiente il materiale prodotto dai genitori. In sostanza, i giudici hanno detto che non basta indicare la presenza di un disturbo o di episodi clinici, ma serve dimostrare che quelle crisi derivino proprio dalla scuola.

Qui c’è il primo passaggio chiave. La tutela dei Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento) non comporta di per sé la cancellazione di una eventuale bocciatura. Quando manca la prova di un errore della scuola o di una nesso causale tra ambiente e malessere, l’esito dello scrutinio resta valido.

A fine anno la studentessa è stata valutata con il voto di 5/10 in chimica, diritto ed economia, economia aziendale del biennio e geografia, e di 4/10 in lingua inglese, matematica, francese e storia.

Il Piano didattico personalizzato

Il caso dice molto anche sul presente della scuola italiana. La gestione dei Dsa richiede tempo, competenze e coerenza tra diagnosi, strumenti compensativi e valutazione mentre la scuola italiana ha carenza di insegnanti che si riversa ineluttabilmente sugli alunni.

Nel caso di specie, per l’anno scolastico 2023/2024 la scuola aveva predisposto per la studentessa un Piano Didattico Personalizzato, che però, secondo i genitori, è rimasto solo su carta. La coppia denuncia che non sarebbero state applicate le misure compensative e dispensative, le verifiche sarebbero state identiche a quelle della classe o ridotte solo quantitativamente e, soprattutto, non sarebbero stati effettuati interventi di recupero individualizzati. I genitori, inoltre, non sarebbero stati avvisati dell’aggravarsi della situazione durante il secondo quadrimestre, soprattutto in matematica e inglese. La situazione avrebbe determinato un progressivo peggioramento del benessere psicologico della minore, con attacchi di panico e diversi accessi in pronto soccorso. Tuttavia, per il Tar i ricorrenti non hanno dimostrato il nesso causale tra la mancata applicazione degli strumenti del Piano didattico personalizzato e la bocciatura dell’alunna.

Dai documenti depositati dall’istituto è emerso che la scuola aveva attivato una settimana di recupero all’inizio del secondo quadrimestre per gli studenti con insufficienze, e che di tale opportunità ha potuto usufruire anche lastudentessa, come documentano i registri elettronici.

Il nesso causale rileva anche per quanto riguarda la mancata comunicazione preventiva alla famiglia dell’esito dello scrutinio. Sul punto, il provvedimento spiega che “le asserite carenze nella comunicazione tra la scuola e la famiglia […] non sembrano idonee ad incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione” facendo leva su rilevante giurisprudenza precedente, tra cui una sentenza del Consiglio di Stato (n. 1245/2015) Nel caso di specie, inoltre, c’era stata comunque una comunicazione telefonica da parte della scuola.

Giovani

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Siena
poche nuvole
26.2 ° C
26.2 °
26.2 °
30 %
0.5kmh
12 %
Mar
26 °
Mer
24 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS