(Adnkronos) – La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge Valorizzazione risorsa mare, “il più rilevante intervento per la nautica dopo la riforma del codice, frutto della proposta normativa di Confindustria Nautica e del costante confronto con il Governo”. Lo riferisce Confindustria Nautica spiegando che il Capo IV è specificamente dedicato alla navigazione da diporto. In particolare l’articolo 16 contiene le modifiche al Codice della nautica mentre altre misure di rilievo sono contenute negli articoli 8-15 (immersioni subacquee), 17 (imbarcazioni destinate ad attività agonistica), 18 e 19 (raccomandatari marittimi), 21 (documenti delle navi e imbarco dei marittimi).
Le semplificazioni riguardano procedimenti amministrativi, cantieristica, charter, scuole nautiche e utenti; gli upgrade normativi interessano sicurezza e contrasto ad attività abusive. Confindustria Nautica sottolinea come assumono particolare significato: il sostegno all’acquisto, con la possibilità per l’acquirente di un’imbarcazione o una nave da diporto di cederla in gestione ad imprese di locazione e di noleggio, per periodi di tempo da lui individuati e con la sola annotazione dei medesimi sulla licenza di navigazione; l’allineamento del charter alla concorrenza europea, in particolare con l’introduzione del contratto di “locazione con nomina di comandante” e del contratto di “noleggio a itinerario concordato”; la sburocratizzazione della compravendita dell’usato, con la ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico STED che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione per 90 giorni; il dimezzamento dei tempi di rinnovo delle licenze di navigazione, da 60 a 30 giorni.L’art. 1 della legge introduce inoltre “la valorizzazione del diporto nautico” tra gli indirizzi strategici del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM).
Per sostenere l’acquisto, il proprietario di un’imbarcazione o di una nave da diporto può cederla in gestione a imprese di locazione e di noleggio, per i periodi di tempo da lui individuati, con la semplice annotazione dei medesimi sulla licenza di navigazione (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 2 del Codice della nautica).
Per facilitare la compravendita dell’usato, la ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico STED, sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione per 90 giorni (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 24 del Codice della nautica).
Per agevolare la navigazione di prova, l’autorizzazione alla navigazione temporanea abilita espressamente alle acque internazionali. Il comando dell’unità è esteso anche al titolare di un contratto di collaborazione non dipendente (previsione dell’art. 16, che modifica dell’articolo 31 del Codice della nautica). Il potere di autentica di firma per i contratti di compravendita è esteso ai Raccomandatari marittimi titolari degli Sportelli telematici STED, previo il superamento di un esame integrativo (previsione dell’art. 18).
Per le navi da diporto che ne siano provviste, registri, certificati e documenti disposti dalle Convenzioni IMO possono essere conservati in formato digitale (previsione dell’art. 21, che introduce l’art. 169-bis al Codice della navigazione).
Per il charter si introduce la “Locazione con prescrizione di comandante” contrattualizzato da parte del locatario, se persona fisica. In questo caso il contratto può essere stipulato da un unico locatario persona fisica e va conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione. E’ previsto un limite di 12 passeggeri escluso il comandante (previsione dell’art. 16, che introduce l’articolo 42-bis nel Codice della nautica).
Si introduce il contratto di “noleggio a itinerario concordato” che viene distinto dal contratto “a tempo determinato”, in quest’ultimo, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari (previsione dall’art. 16, che modifica l’articolo 47 del Codice della nautica).
Le unità da diporto in locazione e noleggio possono essere impiegate per tutti gli altri usi commerciali previsti dal Codice della nautica (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 2 del Codice della nautica). Si chiarisce che, con l’unità da diporto locata, il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 42 del Codice della nautica). Come per le auto, in caso di sanzioni amministrative la responsabilità è sempre del conducente, l’armatore è tenuto soltanto a comunicarne gli estremi all’autorità competente (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 40 del Codice della nautica).
Il Capo del Circondario marittimo è tenuto a individuare le aree di accosto per lo sbarco e l’imbarco di natanti e imbarcazioni adibiti a noleggio da diporto (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 49-novies del Codice della nautica). La licenza di navigazione è sospesa in caso di esercizio abusivo delle attività commerciali (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 55 del Codice della nautica). In caso di stabile utilizzo commerciale in Italia di unità da diporto di Paesi terzi, nella già prevista dichiarazione da presentare allo STED devono essere indicate le dotazioni di sicurezza e la polizza assicurativa (modifica dell’articolo 48 del Codice della nautica). Le unità estere fino a 24 metri, se di soggetti italiani, qualora non provviste di attestazione di idoneità alla navigazione devono sottoporsi a una verifica che attesti l’assenza di rischi per ambiente e sicurezza (previsione dell’art. 16, che introduce l’articolo 26-ter nel Codice della nautica).
Quanto alle novità per gli armatori, i tempi per il rinnovo delle licenze di navigazione scendono da 60 a 30 giorni (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 24 del Codice della nautica). Ai fini di identificazione e controllo, si prevede un contrassegno per le unità in “Noleggio occasionale” (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 49-bis del Codice della nautica). In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario (istituto finanziario) è limitata alla comunicazione all’autorità competente dell’utilizzatore (previsione dell’art. 16, che modifica l’art. 40 del Codice della nautica). I cittadini italiani, che risultano iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione nello Stato estero, possono chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana a seguito di trasferimento della residenza in Italia (previsione dell’art. 16, che introduce l’art. 39-ter del Codice della nautica) La legge dispone quindi che l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) registri l’indicazione dell’eventuale destinazione esclusiva dell’unità da diporto all’attività agonistica (previsione dell’art. 17). Si introduce l’aggravante della sanzione in caso di procurato danno ambientale (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 55 del Codice della nautica).
Per le scuole nautiche è sufficiente il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica per esercitare l’attività di istruttore nelle scuole nautiche (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 49-septies del Codice della nautica). Le associazioni sportive e gli enti no profit possono svolgere corsi di patente nautica soltanto a favore di associati da almeno un anno. L’assenza dello scopo di lucro è incompatibile con la promozione commerciale (previsione dell’art. 16, che modifica l’articolo 49-octies del Codice della nautica).
Infine le novità per la subacquea vedono la disciplina dell’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo, dell’istruttore subacqueo e della guida subacquea, istituisce la previsione della copertura assicurativa obbligatoria e prevede l’istituzione di zone di interesse turistico subacqueo pe lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione (artt. 8-15).
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