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Famiglia nel bosco, Garante Infanzia: “Allontanamento minori solo in caso di grave pericolo”

(Adnkronos) –
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza prende posizione sugli allontanamenti dalle famiglie di bambini e ragazzi. E lo fa con un documento intitolato ‘Prelevamento dei minori, facciamo il punto’ presentato questa mattina a Roma dalla Garante Marina Terragni. “I casi recenti, come quello della famiglia nel bosco, hanno riportato al centro dell’attenzione la questione dei prelevamenti di bambini. Allo stesso tempo all’Autorità arrivano segnalazioni di vicende ancora più problematiche nei quali i minorenni sono esposti a gravi rischi. Per questo motivo ho pensato fosse necessario fare chiarezza, con riferimento a normative e sentenze che ci consentano un più chiaro orientamento in materia” afferma Terragni.  

Cosa dice il documento in sintesi? Affronta le principali domande che possono sorgere quando ci si trova davanti a prelevamenti di minori, partendo da una constatazione essenziale: “L’allontanamento di un minore dalla famiglia deve tornare a essere una misura eccezionale, da adottare solo in situazioni di grave pericolo”. 

L’articolo 403 del Codice civile, infatti, prevede il prelevamento forzoso esclusivamente quando sia necessario proteggere i bambini in stato di abbandono morale o materiale, da un pregiudizio grave o da rischi imminenti per la salute. “Nella pratica, però, l’allontanamento avviene anche nell’ambito di conflitti tra genitori, in contrasto con il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, diritto riconosciuto dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” osserva Terragni. 

Anche il racconto di queste vicende, a volte balzate agli onori della cronaca per le modalità traumatiche di distacco, risente della necessità di fare chiarezza. Ad esempio, non è previsto dalla legge che sia compito delle forze dell’ordine intervenire nei prelevamenti, fatti salvi i casi di assoluta emergenza riconducibili all’articolo 403 del Codice civile. “Qualora il minore opponga resistenza al trasferimento l’operazione deve essere immediatamente sospesa e la situazione riferita al giudice che ha disposto il provvedimento”. Terragni, in collaborazione con due avvocate esperte in diritto di famiglia, ha messo a punto un documento costituito da 18 domande e risposte sul tema. Il documento mette l’accento sulla necessità dell’ascolto diretto del minore da parte del giudice, quale diritto fondamentale. “Una pratica che invece non sempre viene rispettata”. L’eventuale omissione, tiene a sottolineare l’Autorità garante, richiederebbe motivazioni specifiche. 

I minorenni allontanati dovrebbero essere collocati in una famiglia, anche da parenti, e il ricorso alle strutture di accoglienza dovrebbe essere l’extrema ratio. Ma non sempre accade. Secondo gli ultimi dati resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2024 circa 25 mila i minori sono ospitati in strutture residenziali, mentre 16 mila circa erano quelli che hanno trovato accoglienza in una famiglia attraverso l’istituto dell’affido. Numeri calcolati escludendo dal conteggio i minori stranieri non accompagnati. “Il costo medio di 150 euro al giorno per minore pesa sulla spesa pubblica per oltre 1,3 miliardi l’anno: risorse che potrebbero sostenere direttamente le famiglie, evitando separazioni non necessarie e ulteriori traumi per i bambini” osserva Terragni. 

Al 31 dicembre 2024 risultano attivi 4.836 servizi residenziali per minorenni, per un totale di 28.701 posti di accoglienza (di cui 3.078 in pronta accoglienza, pari al 10,7% del totale), con una media di circa sei posti letto a struttura. Per tipologia, le comunità socioeducative rappresentano il 27,1% delle strutture, seguite dalle comunità familiari per minorenni (22,9%), dai servizi di accoglienza bambino/genitore (21,9%) e dagli alloggi ad alta autonomia (10,5%). 

“Il disegno di legge in materia di affido a firma di Roccella-Nordio, quando approvato, metterà finalmente a disposizione un censimento sistematico sia delle strutture di accoglienza sia delle famiglie affidatarie” afferma Marina Terragni. “Soprattutto sarà introdotto un flusso informativo dai tribunali, indispensabile per una fotografia costantemente aggiornata dei procedimenti, che rilevi – oltre al numero dei minori collocati fuori famiglia – anche quali siano state le motivazioni del collocamento, la durata e gli esiti finali dei provvedimenti”. 

Allo stato attuale non sono disponibili dati che consentano di distinguere in modo attendibile quanti collocamenti fuori famiglia siano disposti in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 403 del Codice civile, quanti nell’ambito di contenziosi tra i genitori e quanti per altre ragioni. “Manca anche una valutazione strutturata del possibile impatto traumatico e del rischio iatrogeno connesso agli allontanamenti” osserva Terragni nel documento presentato stamattina. Il collocamento fuori famiglia non ha nei fatti un limite temporale rigido: la legge indica un massimo di 24 mesi, che tuttavia sono prorogabili a discrezione del giudice. I dati più recenti – sempre secondo il documento “Prelevamento dei minori, facciamo il punto” – mostrano che quasi la metà dei minori rientra nella famiglia d’origine dopo il periodo di accoglienza, ma manca ancora una valutazione sistematica dell’effettivo impatto degli allontanamenti sulle vite dei minori. 

Il rifiuto del minore verso un genitore, spesso il padre, non infrequentemente viene indicato come ragione di collocamento in struttura. È necessario invece indagare le cause del rifiuto, evitando il ricorso a costrutti non scientifici come la cosiddetta alienazione parentale (Pas), non riconosciuta e stigmatizzata sia dalla comunità scientifica sia dagli organismi internazionali e tuttavia ancora prese in considerazione da alcuni tribunali. Allo stesso modo, le cosiddette terapie di riunificazione mancano di evidenza scientifica e possono risultare traumatiche. Il documento, infine, si occupa di come si distingue la violenza domestica dal conflitto genitoriale, e come essa incida sui minori. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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