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Madre caccia di casa il figlio 31enne, lui si licenzia: per il giudice deve comunque andarsene

Una donna arriva in tribunale con una richiesta insolita: che suo figlio, 31 anni, se ne vada a vivere da solo, perché lei non ce la fa più. Il ragazzo ha un contratto a tempo indeterminato come cameriere con uno stipendio netto di 1.400 euro al mese, ma continua a vivere dalla madre senza dare alcun contributo: non pulisce, non paga le bollette, non partecipa a spese di alcun tipo.

Stanca di questa situazione, la donna, proprietaria esclusiva dell’immobile, presenta ricorso davanti al Tribunale di Ravenna, mentre il processo è ancora aperto, il figlio si licenzia. Se fosse una strategia, sarebbe una di quelle fallimentari dal momento che la giudice della prima sezione civile del Tribunale di Ravenna, Adriana Forastiere, ha stabilito che il 31enne debba comunque lasciare la casa della madre.

“Il fatto di essersi licenziato senza adoperarsi efficacemente per la ricerca di un altro lavoro non fa rinascere l’obbligo di mantenimento”, si legge nel provvedimento, come riportato dal Corriere di Bologna. Il 31enne dovrà lasciare l’abitazione entro il 30 giugno 2026 e pagare circa 3.000 euro di spese legali, ferma restando la possibilità di ricorrere in appello.

Cosa dice la legge: l’obbligo di mantenimento non dipende solo dall’età

Il Codice civile non stabilisce un’età oltre la quale i genitori possono smettere di mantenere i figli. L’obbligo, fondato sugli articoli 315-bis e 337-septies del Codice civile, dura fino all’indipendenza economica effettiva del figlio — anche molto oltre i 18 anni, se il percorso formativo lo giustifica.​

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12121 dell’8 maggio 2025, ha chiarito che il dovere genitoriale “termina solo nel momento in cui il figlio si inserisca — o avrebbe dovuto farlo secondo i parametri di una condotta diligente — in modo indipendente nella società”. In altre parole: conta non solo quello che il figlio fa, ma quello che avrebbe potuto e dovuto fare.

Quando si verifica l’inerzia colpevole dei figli​

In questo senso, il licenziamento volontario non solo non riattiva il mantenimento, ma può essere letto come “inerzia colpevole”: il figlio, pur potendo rendersi autonomo, ha scelto di non farlo. Questo principio, ribadito anche dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25535 del 17 settembre 2025, capovolge l’onere della prova: non è il genitore a dover dimostrare che il figlio può cavarsela, ma il figlio a dover dimostrare che non può.

Esiste però una via d’uscita parziale: gli alimenti (diversi dal mantenimento), previsti dall’art. 433 del Codice civile, che il figlio in stato di effettivo bisogno può chiedere ai genitori, purché provi di non avere risorse né possibilità concrete di procurarsele. Anche in questo caso, il figlio deve comunque cercare lavoro attivamente.

Il nodo dei figli adulti

Sarebbe comodo liquidare il caso di Ravenna come la storia di uno scansafatiche, ma i numeri raccontano qualcosa di più complicato. Secondo i dati Istat pubblicati a gennaio 2026, il 63,3% dei giovani italiani resta nella casa dei genitori fino ai 35 anni, oltre due punti percentuali in più rispetto al 61,2% del 2012 e molto più alta del circa 55% registrato mediamente in Ue. Guardando la fascia 20-29 anni, la quota sale al 79%, seconda solo alla Corea del Sud nell’area Ocse.

Il Rapporto annuale Istat 2024 registra che il 67,4% dei giovani tra 18 e 34 anni vive ancora con i genitori, una percentuale cresciuta di otto punti rispetto a vent’anni fa, con una concentrazione più alta nel Sud. La media Ue, per fare un confronto, si attesta intorno al 55%.

Questi numeri non si spiegano solo con l’indolenza, ma con un sistema Paese che mette i giovani sempre di più ai margini: salari bassi, mercato immobiliare fuori portata, inflazione, contratti precari tengono i figli attaccati ai nidi dei genitori per troppo tempo. ​Da qui l’appello del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ad aumentare i salari

Per approfondire: Giorgetti ammonisce i datori di lavoro: “Fate la vostra parte, aumentate i salari”

Dentro questa cornice strutturale, si inseriscono anche situazioni in cui la permanenza in casa non ha più le caratteristiche dell’impossibilità, ma di un’abitudine consolidata. E la legge, come dimostra la sentenza di Ravenna, non può fare una distinzione a priori: lo fa caso per caso, in tribunale.

Quando i figli sono tenuti a mantenere i genitori

C’è un rovescio della medaglia che raramente entra nel dibattito pubblico. L’articolo 433 del Codice civile prevede che i figli maggiorenni siano tenuti a corrispondere gli alimenti ai genitori in stato di bisogno — purché il figlio abbia reddito disponibile oltre i propri bisogni essenziali. L’obbligo non scatta automaticamente: il genitore deve dimostrare la propria condizione di necessità, e il figlio deve avere risorse eccedenti rispetto al sostentamento proprio e di un’eventuale famiglia.

Il legislatore ha codificato l’obbligo di mantenimento in un preciso ordine di priorità: prima il coniuge, poi i figli, poi i genitori, poi i fratelli. Una gerarchia che esiste da decenni, ma che nella pratica quotidiana quasi nessuno conosce. Almeno finché non arriva la lettera di un avvocato.

Quando la famiglia diventa un’aula di tribunale

Il confine tra ospitalità prolungata e abuso di essa non è tracciato dalla legge in modo automatico. La sentenza di Ravenna fissa un principio utile: chi ha un lavoro stabile e non contribuisce non può invocare il mantenimento, e chi si licenzia per ottenere lo stesso risultato non ottiene nulla di più. La domanda più profonda — quella che il Codice civile non risolve e non può risolvere — è quante famiglie arriveranno in aula prima che il sistema Paese renda meno inevitabile quella convivenza.

Famiglia

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

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