Educazione affettiva, oltre 576mila firme e primo via libera al referendum: ora decide la Consulta

Una classe, un incontro sull’educazione sessuale e due gruppi di studenti: chi partecipa e chi deve seguire un’attività diversa. È quanto può accadere nelle scuole italiane con la legge 104/2026, che subordina al consenso scritto delle famiglie la partecipazione a determinati progetti sulla sessualità. Una normativa entrata in vigore da meno di quattro mesi e già al centro di un referendum abrogativo. La Corte di Cassazione ha dato il primo via libera alla richiesta, sostenuta da oltre 576mila firme. Ora spetta alla Corte costituzionale decidere se gli italiani potranno votare per cancellarla.

Il provvedimento ha cambiato le procedure con cui gli istituti organizzano alcune attività educative, introducendo autorizzazioni preventive, materiali da sottoporre alle famiglie e percorsi alternativi per gli studenti che non aderiscono. Le conseguenze riguardano l’organizzazione delle lezioni, il lavoro degli insegnanti e il coinvolgimento dei genitori.

Ma cosa succederebbe se il referendum cancellasse la legge? Le scuole potrebbero riprendere a organizzare i progetti di educazione sessuale secondo le regole precedenti? E quali attività continuerebbero a dipendere dalle decisioni dei singoli istituti?

Cosa cambia quando manca il consenso

La legge 9 giugno 2026, n. 104, entrata in vigore il 7 luglio, stabilisce che per partecipare a determinate attività scolastiche riguardanti la sessualità sia necessario il consenso informato preventivo dei genitori, oppure degli stessi studenti quando sono maggiorenni. Non si tratta semplicemente di comunicare alle famiglie la presenza di un progetto nel calendario scolastico. L’autorizzazione deve essere scritta e preceduta dalla possibilità di visionare i materiali didattici.

Per le attività extracurricolari e quelle di ampliamento dell’offerta formativa interessate dalla legge, la richiesta deve essere presentata almeno sette giorni prima, indicando obiettivi, argomenti, modalità di svolgimento ed eventuali esperti esterni.

Il meccanismo diventa particolarmente concreto quando una parte delle famiglie non aderisce. Si immagini una classe di terza media nella quale venga organizzato un progetto dedicato alla sessualità e alle relazioni. Se l’attività rientra tra quelle soggette ad autorizzazione, gli studenti i cui genitori hanno firmato possono partecipare. Gli altri no, indipendentemente dal loro interesse personale.

A quel punto conta anche la tipologia del progetto. Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola deve garantire agli studenti non partecipanti un percorso alternativo, già compreso nel Piano triennale dell’offerta formativa (Ptof). Per quelle extracurricolari, invece, la legge prevede l’astensione dalla frequenza dell’attività. Due iniziative apparentemente simili possono quindi comportare obblighi organizzativi diversi, a seconda della loro collocazione nella programmazione scolastica.

La normativa non stabilisce quanti docenti debbano essere impiegati per gestire le attività alternative, né indica una durata standard dei percorsi. Le modalità concrete dipendono dall’organizzazione dell’istituto, che deve comunque rispettare gli obblighi previsti.

C’è poi la questione degli esperti esterni. Psicologi, educatori, operatori sanitari e rappresentanti di associazioni eventualmente coinvolti devono essere individuati secondo le procedure stabilite dalla legge. Durante le attività che interessano studenti minorenni è inoltre garantita la presenza di un docente.

Il sistema cambia per i bambini più piccoli. Nella scuola dell’infanzia e nella primaria, la legge esclude le attività didattiche e progettuali aventi per oggetto temi attinenti alla sessualità, facendo salve le Indicazioni nazionali. Rimangono quindi possibili gli insegnamenti scientifici e le attività educative previste dai programmi. La normativa non introduce un divieto generale di parlare di emozioni, rispetto o relazioni personali.

Il confine tra questi argomenti può però richiedere attenzione nella progettazione delle attività. Un incontro sul bullismo potrebbe affrontare anche il rispetto dei confini personali; un laboratorio sull’uso dei social potrebbe comprendere la diffusione non autorizzata di immagini intime.

È una distinzione che si ritrova anche nel modo in cui gli adolescenti affrontano il consenso sessuale nelle relazioni digitali, dove messaggi, silenzi e confini personali possono essere interpretati in maniera differente.

Se vince il Sì al referendum, cosa cambia nelle scuole?

Il quesito referendario chiede di abrogare integralmente la legge 104/2026. La richiesta riguarda dunque l’intero sistema introdotto dal provvedimento, comprese le regole per la scuola dell’infanzia e primaria e quelle sulla partecipazione degli esperti esterni.

Se il referendum sarà ammesso e, una volta celebrato, raggiungerà il quorum con una maggioranza di voti favorevoli all’abrogazione, verranno cancellate le disposizioni speciali introdotte nel giugno 2026.

Gli istituti non saranno più tenuti ad applicare le specifiche procedure di consenso preventivo previste da questa legge. Verrebbero meno anche gli obblighi relativi alle attività alternative e le limitazioni che il provvedimento ha introdotto per i primi ordini scolastici.

Le scuole continuerebbero comunque a operare nel quadro delle altre norme sull’autonomia scolastica, dei programmi nazionali e degli strumenti di partecipazione delle famiglie.

L’abrogazione non renderebbe obbligatoria l’educazione sessuale. Per introdurre una materia nazionale, con programmi, obiettivi e ore di insegnamento definiti, sarebbe necessario un ulteriore intervento normativo.

È una distinzione che riguarda direttamente gli studenti. Un istituto potrebbe organizzare un percorso di educazione affettiva all’interno della propria offerta formativa, mentre un altro potrebbe scegliere attività differenti o non prevedere un progetto specifico.

Del resto, già prima del 2026 l’Italia non disponeva di un insegnamento nazionale autonomo e obbligatorio di educazione sessuale. Le iniziative erano spesso affidate all’autonomia delle scuole, ai servizi territoriali e alle collaborazioni con professionisti esterni.

Il tema delle autorizzazioni è entrato nel dibattito pubblico già durante la raccolta firme per il referendum sull’educazione sessuale a scuola. I promotori chiedono di eliminare il sistema introdotto dalla legge, mentre i sostenitori della normativa richiamano la responsabilità educativa delle famiglie.

La consultazione, però, non è ancora stata definitivamente autorizzata. Il via libera della Cassazione del 27 ottobre riguarda il primo controllo sulla richiesta referendaria. La Corte costituzionale dovrà ora esaminare l’ammissibilità del quesito, secondo quanto previsto dall’articolo 75 della Costituzione.

Soltanto dopo l’eventuale pronuncia favorevole potrà proseguire il percorso verso la votazione. Perché il risultato sia valido, dovrà partecipare la maggioranza degli aventi diritto e i voti favorevoli all’abrogazione dovranno superare la metà dei voti validamente espressi. Non è stata ancora fissata una data ufficiale per la consultazione. Nel frattempo la legge resta in vigore: il pronunciamento della Cassazione non ne sospende l’applicazione durante l’anno scolastico 2026-2027.

Cosa entra nell’educazione affettiva e sessuale

La discussione sul referendum ruota intorno alle attività che le scuole possono organizzare e alle condizioni necessarie per far partecipare gli studenti. Ma la stessa espressione ‘educazione affettiva e sessuale’ comprende contenuti molto differenti.

Un progetto può occuparsi della pubertà e della salute riproduttiva, un altro del rispetto dei confini personali, della gestione delle emozioni o delle relazioni digitali. Alcuni programmi affrontano più temi in modo integrato, altri sono costruiti attorno a singoli incontri.

I comportamenti degli adolescenti mostrano quanto queste dimensioni possano intrecciarsi. Una ricerca Ipsos Doxa per Fondazione Libellula, presentata nell’ottobre 2026 e condotta su oltre 1.300 ragazzi tra i 14 e i 19 anni, ha rilevato che l’85% degli intervistati ha incontrato sui social contenuti che normalizzano gelosia e controllo nella coppia. Il 35% considera la gelosia una dimostrazione d’amore. Il 41% ha inoltre dichiarato di essersi trovato in gruppi di messaggistica nei quali circolavano contenuti intimi di altre persone senza autorizzazione. Sono comportamenti che emergono nel rapporto tra gelosia, possesso e relazioni sentimentali tra adolescenti.

Sono situazioni che coinvolgono conoscenze, atteggiamenti e capacità di comunicazione. Sapere cosa sia il consenso è diverso dal riconoscere una pressione esercitata attraverso messaggi insistenti o richieste di immagini personali.

In questo ambito si inserisce l’educazione socio-emotiva, che comprende il riconoscimento degli stati d’animo, la gestione dei conflitti, la comunicazione e la comprensione delle emozioni altrui. Queste competenze possono essere affrontate all’interno di discipline differenti, attraverso attività interdisciplinari oppure mediante progetti dedicati. La loro collocazione dipende dal modello educativo adottato.

Un confronto arriva dalla Norvegia, dove il programma scolastico nazionale prevede l’insegnamento trasversale di competenze utili nella vita quotidiana, con particolare attenzione al benessere psicologico e alle relazioni personali. Le attività affrontano temi come la gestione delle emozioni, l’identità, il rispetto reciproco e la capacità di compiere scelte consapevoli. Nel modello norvegese di insegnamento delle life skills, queste competenze sono integrate nelle diverse discipline anziché costituire necessariamente una materia autonoma. L’educazione socio-emotiva diventa così parte della programmazione didattica ordinaria.

Nel sistema italiano, invece, l’educazione civica e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa rappresentano alcuni degli spazi nei quali le scuole possono affrontare temi relazionali, secondo i programmi e le disposizioni applicabili.

Un’altra differenza riguarda la preparazione di chi conduce gli incontri. Un docente può avere esperienza nella gestione dei conflitti tra studenti, ma non necessariamente una formazione specifica per affrontare questioni legate alla sessualità o al disagio psicologico. Per questo gli istituti possono ricorrere a figure esterne, la cui presenza richiede coordinamento con l’attività didattica ordinaria.

La programmazione non coincide necessariamente con un singolo incontro. Un percorso può essere distribuito lungo l’anno scolastico, prevedere attività diverse per fasce d’età oppure coinvolgere insieme insegnanti e studenti. I tempi e le modalità sono definiti dai singoli progetti.

Durante l’attuale anno scolastico, per le iniziative che ricadono nell’ambito della legge 104, gli istituti devono continuare a richiedere il consenso informato secondo le modalità previste. Quando una famiglia non autorizza la partecipazione a un’attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola deve garantire il percorso alternativo previsto dalla normativa.

 

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Giovani

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

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